CARTA QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Trasporto Merci
Dal 10 settembre 2009, per condurre veicoli (mezzi pesanti per i quali è prevista la patente C-D-E) ad uso professionale per trasporto merci in conto terzi, sarà obbligatorio, per i conducenti possedere la Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).
Sarà obbligatoria anche per il trasporto merci in conto proprio, qualora il dipendente sia assunto con la qualifica di autista, in quanto l’attività continuativa alla guida di veicoli pesanti lo rende un conducente professionista.
Coloro i quali non la conseguiranno entro tale data non potranno proseguire l’attività lavorativa.
Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un’esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un’autoscuola o idonea struttura autorizzata
Trasporto Persone
Dal 10 Settembre 2008, tutti i conducenti di veicoli per trasporto pubblico di passeggeri, per i quali è prevista la patente di guida di categoria D ovvero DE + certificato di abilitazione professionale di tipo KD, dovranno essere muniti della Carta di Qualificazione del Conducente per Trasporto Passeggeri (C.Q.C.).
Di fatto, l’attuale KD sarà sostituito dalla CQC e, tutti i conducenti, che entro tale data non l’avranno conseguita, non potranno contuinare a svolgere l’attività lavorativa.
Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un’esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un’autoscuola o idonea struttura autorizzata.
ESENZIONI
Trasporto di Persone
Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc…). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio(privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
Trasporto di Merci
Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa. Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.).Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
CHI HA L’OBBLIGO
Trasporto di Persone
Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc…). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio(privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
Trasporto di Merci
Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa. Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.).Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
CHI PUO’ CONSEGUIRLA SENZA ESAMI
La normativa sulla Carta di Qualificazione del Conducente prevede che alcune categorie di conducenti, possano richiedere la CQC, in esenzione da corso ed esame, a condizione che venga richiesta entro i tre anni dall’entrata in vigore della stessa.
Trasporto di Persone
Tutti i conducenti, che posseggono l’abilitazione professionale di tipo KD, conseguita antecedentemente al 04/04/2007, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO PERSONE, recandosi presso un’autoscuola o studio di consulenza automobilistica autorizzato oppure presso una qualsiasi sede del Dipartimento Trasporti Terrestri muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente + fotocopia KD ( che, all’emissione della carta di qualificazione del conducente sarà ritirato dall’ufficio ). Si ricorda che per mantenere il KB ( incluso nel KD ) se ne dovrà fare apposita richiesta, pagando i diritti e valori bollati corrispondenti, diversamente verrà annullato. In effetti la C.Q.C. per Trasporto Persone sostituisce di fatto il KD, ma non il KB.
Trasporto di Merci
Tutti i conducenti, possessori di patente C, conseguita antecedentemente al 04/04/2007, potranno richiedere la CQC per TRASPORTO di MERCI, recandosi presso un’autoscuola o studio di consulenza automobilistica autorizzato oppure presso una qualsiasi sede del Dipartimento Trasporti Terrestri muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente. Il costo è simile a quello del duplicato patente di guida.
* Tutti i conducenti, possessori alla data del 09/09/2008 sia della patente C che di KD potranno richiedere il rilascio di entrambe le CQC.